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Corte Costituzionale 12 luglio 2013 n. 186

La Consulta ha negato la possibilità di privilegi incondizionati in favore delle pubbliche amministrazioni

Il divieto di azioni esecutive nei confronti delle Asl delle Regioni soggette a commissariamento si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie.

Con l’art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), come modificato dall’art. 17, co. 4, lett. e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 il governo e le camere avevano disposto prima la sola inefficacia e poi direttamente l’estinzione di diritto dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito operate nel corso delle procedure esecutive sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni soggette a commissariamento alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni medesime.

I creditori delle ASL hanno giustamente lamentato che, per effetto di tale legge, non fosse possibile porre in esecuzione i titoli esecutivi ottenuti ottenuti dai tribunali per il recupero dei loro cediti e che fosse così leso il diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.), il principio della parità delle parti in causa (art. 111 Cost.), e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

La Corte Costituzionale ha confermato che la legge impugnata si pone in contrasto con l’art. 24 Cost. in quanto vengono vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi.
Infatti alcuni creditori si trovavano, dopo anni di peripezie giudiziarie, nell’impossibilità di ottenere i soldi dovuti dalle ASL nonstante i giudici gliene avessero riconosciuto il pieno diritto e oltrettutto dopo aver sopportato ingenti spese legali e di tasse processuali.

La Consulta ha negato la possibilità di privilegi incondizionati in favore delle pubbliche ammistrazioni .

Si spera ora che i creditori delle ASL, che hanno intrapreso questa lunga ed estenuante procedura, possano arrivare ad ottenere quanto a loro dovuto, sempre che nel frattempo non abbiano dovuto chiudere i battenti!

CR

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