Interessi legali al 0,5% dal 1 gennaio 2015

La riduzione degli interessi legali dall’attuale 1% allo 0,5% andrà a vantaggio di chi deve regolarizzare omessi versamenti verso l’erario con ravvedimento operoso per somme dovute a partire dal 2015 o comunque per gli interessi maturati dopo il 31.12.2014.

Da non confondersi gli interessi legali con gli interessi moratori dovuti per le transazioni commerciali, ed apllicati normalmente nel recupero crediti del notro studio legale, che attualmente sono fissati nell’8,15% annuo ai sensi del D.LGS. 231/2002




IVA sul pellet da riscaldamento, proposta di innalzamento dal 10% al 22%

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L’on. Pier Paolo Baretta, del PD veneto, firma l’emendameto alla legge di stabilità 2014 per far aumentare l’iva sul pellet dal 10% al 22%.




In continuo aumento il valore dei marchi cinesi del settore alimentare

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Grazie all’immenso mercato che hanno a disposizione, i marchi cinesi dell’alimentare stanno surclassando quelli occidentali in termine di valore assoluto delle vendite. Lo riferisce una ricerca riportata sul Sole 24 Ore del 15 dicembre 2014. Ovviamente diverso é il discorso relativo alla qualità.




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Internazionale

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UK Companies House (registro imprese)

The British Chamber of Commerce for Italy

 

Medicina

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano

 

Bibliografia

http://opac.unipr.it

 

Calcolo interessi

http://www.avvocati.it/servizi/servizi_index.php#

 

Banche dati

Visura




MERCATI DEL 13 NOV. 2014

MERCATI 13 NOV. 2014 (IL SOLE24ORE 14.11)

Chiusura mercati 13 nov. 2014

Chiusura mercati 13 nov. 2014

 




Tasse retroattive: necessaria una norma costituzionale per impedirle

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mercato pubblicitario – buone prospettive per il 2015

Dopo 5  anni di calo, sembra che finalmente il mercato della pubblicità torni a crescere nel 2015

Buone prospettive per la pubblicità (Il Sole 24 Ore 30.10.2014)

Buone prospettive per la pubblicità (Il Sole 24 Ore 30.10.2014)




Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

 

 

 

semplificazioni operazioni a premio buoni sconto

semplificazioni operazioni a premio buoni sconto

Semplificazione per le manifestazioni a premi con vincite in buoni acquisto

La legge di conversione del DL 91/2014 (Disposizioni urgenti per … il rilancio e lo sviluppo delle imprese…) ha previsto che non sono soggette alla disciplina delle manifestazioni a premio le iniziative in cui i premi consistono in buoni da usarsi presso lo stesso punto vendita (o comunque presso un punto vendita della stessa catena).

La norma non è molto chiara, si parla genericamente di buoni, non specificando se si tratti di buoni acquisto o di buoni sconto, nel dubbio penserei che si tratti di entrambi.

La norma è ancora più dubbia per un altro aspetto. Nel nuovo caso di esclusione/semplificazione si fa riferimento genericamente alle “manifestazioni a premio“. Il termine manifestazioni, per il d.p.r. 430/01 comprende sia le operazioni a premio che i concorsi a premio. Quindi alla lettera la nuova semplificazione dovrebbe riguardare anche i concorsi, con la conseguenza che se in un concorso a premi mettessi in palio un buono acquisto da un milione di euro presso il mio stesso punto vendita (o della mia catena), non dovrei soggiacere alle procedure e alle garanzie della normativa sui concorsi (garanzia di elargizione della vincita, notaio, etc.). Abbastanza curiosa come conclusione, e sicuramente in contraddizione con le tutele per i consumatori che il legislatore ha voluto garantire con la normativa del d.p.r. 430/01.

Probabilmente si tratta di una svista dovuta a scarsa preparazione e precisione di chi ha redatto la norma che verosimilmente si vuole intendere applicabile solo alle operazioni a premio. Nel dubbio meglio attendere chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico prima di pensare ad una estensione anche ai concorsi.

Qui sotto la norma per esteso

LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 di conversione con modifica del D.l. 91/2014 Dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti: «Art. 22-bis. – (Semplificazioni nelle operazioni promozionali). – 1. All’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: “c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

 

 

 

 




Il credito IVA trimestrale nei confronti del fisco può essere validamente ceduto

studio legale recupero crediti

Il credito IVA trimestrale nei confronti del fisco può essere validamente ceduto

a nulla valgono le obiezioni dell’Agenzia delle Entrate e neppure le relative circolari che cercavano di impedire questo importante strumento di finanziamento per le imprese

Corte di Appello di Venezia 27 maggio – 2 ottobre 2013

L’Agenzia delle Entrate, seguendo il proprio criterio di “Stato Padrone”, ha sempre negato la possibilità alle imprese di cedere a terzi i crediti iva trimestrali.

La cessione dei crediti IVA trimestrali consentirebbe alle imprese di ottenere delle importanti linee di finanziamento, fondamentali a volte per la loro sopravvivenza, ma all’Agenzia delle Entrate questo non interessa, interessa invece non avere terzi “rompiscatole” che abbiano legittimazione a recuperare i crediti IVA al posto delle imprese creditrici.

Per fortuna la società che, dopo aver acquistato il credito IVA trimestrale, aveva tentato inutilmente di far riconoscere la validità della cessione all’Agenzia delle Entrate, ha deciso di non arrendersi e di fare causa all’Agenzia.

Il Tribunale in primo grado ha dato ragione a questa coraggiosa società, e la Corte di Appello ha confermato la decisione, confermando un importantissimo principio di civiltà giuridica: i crediti iva trimestrali nei confronti del fisco possono essere ceduti dalle imprese per finanziarsi. 




Brevetti in Cina

Buone prospettive per la tutela dei brevetti occidentali in Cina




Recupero crediti: il trasferimento di una società all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

Recupero crediti: il trasferimento di una società all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

Cassazione 11 marzo 2013 n. 5945

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in riferimento all’istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersonano l’organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero; circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l’istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento. La presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali con il luogo della sede statutaria, stabilita dall’art. 3, par. 1, del regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, deve infatti considerarsi vinta allorché nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, né sia stato spostato presso di essa il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa (nella specie, la Corte ha confermato al decisione dei giudice del merito che, relativamente al fallimento di un’impresa che aveva trasferito la propria sede legale in Francia, aveva comunque ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano fondando l’affermazione della propria giurisdizione sull’accertamento di una situazione di fatto in concreto diversa da quella risultante dalle indicazioni ufficiali desumibili dal registro delle imprese ed essendo pervenuta a tale conclusione all’esito di una valutazione globale dei dati di cui disponeva, quali l’impossibilità di reperire la società nella sede ufficiale in Francia, ove era stata inutilmente tentata la notifica del ricorso per fallimento, il rilievo della residenza in Italia del legale rappresentante della medesima società, dello svolgimento sempre in Italia delle pur sporadiche operazioni liquidatorie del patrimonio sociale e della presenza qui dell’unico bene mobile ad essa sicuramente ancora riferibile; con l’aggiunta del fatto che in Italia la medesima società aveva conservato la propria partita Iva).




CONCORRENZA SLEALE: per ottenere il risarcimento del danno è necessario provare di aver subito una perdita patrimoniale

CONCORRENZA SLEALE: per ottenere il risarcimento del danno è necessario provare di aver subito una perdita patrimoniale

Cassazione 08 marzo 2013 n. 5848

In materia di risarcimento dei danni per concorrenza sleale, è necessario accertare che la lesione della reputazione professionale o commerciale abbia causato una perdita patrimoniale, altrimenti il risarcimento manca di oggetto: in particolare, è necessario provare la gravità della lesione e la non futilità del danno (fattispecie relativa all’azione proposta da una società produttrice di macchine per l’enologia che lamentava di aver subito atti di denigrazione dei propri prodotti e della propria azienda ad opera di una concorrente).




Sanzioni annullate se il tributo non è stato versato a causa di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

Sanzioni annullate se il tributo non è stato versato a causa di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

21/09/2012

Se il mancato pagamento di tributi dipende da una causa di forza maggiore debitamente documentata dal contribuente, le sanzioni che saranno richieste dall’erario successivamente, insieme al tributo, non sono dovute. E una «causa di forza maggiore» può consistere nel dimostrare (e documentare) che il mancato pagamento e le difficoltà finanziarie della società morosa dipendono dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi regolarmente eseguiti su commessedi una amministrazione pubblica (in questo caso la regione Campania). Così ha deciso laCommissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 158/29/12 depositata in segreteria il 20 giugno 2012. Le motivazioni della sentenza, si basano sul difetto del requisito della colpevolezza previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del dlgs n. 472/1997.