Modulo richiesta deposito marchio

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FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

Costo consulenza Studio Legale ROSSI & MARTIN

Fino all’80% di contributi a fondo perduto per i marchi comunitari e internazionali
agevolazioni alle imprese – stanziati 4,5 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo Economico – scadenza del bando 17 maggio 2013

I FINANZIAMENTI SARANNO ASSEGNATI SECONDO L’ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A PARTIRE DAL 18 FEBRAIO 2013

Attraverso il bando il Ministero dello Sviluppo Economico intende supportare le PMI nella tutela dei marchi all’estero.

Misura A): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici
Possono richiedere l’agevolazione le PMI che alla data di presentazione della domanda di agevolazione abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività:
– deposito domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo marchio;
– deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio registrato (o per il quale sia stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità;
– deposito domanda registrazione presso UAMI di un marchio acquisito da un terzo e già registrato (o per il quale è stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale.
Misura B): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici
Possono richiedere l’agevolazione le PMI che alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario, anche a seguito di un’acquisizione da terzi, o abbiano già depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria.
Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione Europea come Paese designato) nel rispetto dei limiti dei valori massimi indicati per marchio e per impresa.

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammesse unicamente PMI aventi sede legale e operativa in Italia.

SOGGETTI NON AMMESSI

Sono escluse dalle agevolazioni tutte le Grandi Imprese.

DURATA

Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella GURI del comunicato relativo al bando e la data di presentazione della domanda di agevolazione.

SPESE AMMISSIBILI

Per la misura A sono ammissibili le seguenti spese:
– Progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico);
– Ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito, per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare. Le ricerche di anteriorità possono riguardare ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di identità) in Italia, ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di identità) per ciascun Paese diverso dall’Italia, ricerca di identità UE (27 Paesi). Le ricerche devono comprendere almeno una ricerca effettuata per similitudine (comprensiva dell’identità) tra i marchi italiani, comunitari e internazionali estesi all’Italia;
– Assistenza per l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale;
– Assistenza per la concessione in licenza del marchio qualora esso, dopo il deposito della domanda sia stato concesso in licenza in uno o più Paesi dell’Unione Europea;
– Tasse di deposito presso UAMI.
Per la misura B sono ammissibili le seguenti spese:
– Progettazione del nuovo marchio nazionale (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale a condizione che quest’ultima venga depositata entro 15 giorni dal deposito della domanda nazionale;
– Ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito, per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare. Le ricerche di anteriorità possono riguardare ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di identità) in Italia, ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di identità) per ciascun Paese diverso dall’Italia, ricerca di identità UE (27 Paesi). Le ricerche devono comprendere almeno una ricerca effettuata per identità e per similitudine tra i marchi italiani, comunitari e internazionali estesi all’Italia;
– Assistenza per l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale;
– Assistenza per la concessione in licenza del marchio nei Paesi designati per l’estensione;
– Tassa di domanda e tasse di registrazione presso OMPI.

DOTAZIONE
Le risorse disponibili sono pari a 4.5 milioni di euro.

CONTRIBUTO
Misura A
L’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio, tranne l’ultimo punto per il quale l’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a 4.000 € per domanda relativa ad un marchio depositato presso l’UAMI.
Misura B
L’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio per i primi 4 punti.
Per le domande di registrazione internazionale depositate dopo la pubblicazione in GURI del comunicato relativo al Bando l’importo massimo dell’agevolazione è pari a:
– 4.000 € per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo Paese;
– 5.000 € per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi due o più Paesi.
Nel caso in cui la designazione interessi i Paesi Russia e/o Cina l’agevolazione sarà pari al 90% delle spese ammissibili sostenute sempre nei limiti previsti per l’acquisto dei servizi di cui ai primi quattro punti.
In tal caso, l’importo massimo dell’agevolazione è pari a:
– 5.000 € per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Cina o Russia;
– 6.000 € per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Russia o Cina e uno o più Paesi.
Sempre in relazione alle domande di registrazione internazionale depositate dopo la pubblicazione in GURI del comunicato relativo al Bando per uno stesso marchio è possibile effettuare delle designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di 5.000 €. Nel caso in cui la designazione successiva interessi i Paesi Russia e/o Cina, senza che nessuno dei due Paesi sia stato designato in precedenti richieste di agevolazione, le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di 6.000 €.
Per domande di registrazione internazionale depositate presso OMPI prima della pubblicazione in GURI del comunicato relativo al Bando è possibile richiedere agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate dopo la pubblicazione del suddetto comunicato; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni è pari a:
– € per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata presso l’OMPI;
– 2.000 € per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate presso l’OMPI.
Resta inteso che nel caso di designazioni di due o più Paesi effettuate in momenti diversi l’importo massimo cumulabile delle agevolazioni sarà di 2.000 €.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di 15.000 €.

VALUTAZIONE
Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D. Lgs. 123/98, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino a esaurimento delle stesse.
Unioncamere provvederà, con opportuna comunicazione, a dare notizia dell’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie. Ai fini della definizione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande si farà riferimento al numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form online. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni in misura parziale procedendo ad una riduzione proporzionale delle agevolazioni stesse. L’istruttoria delle domande è effettuata dall’Unioncamere che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal bando, nonché sulla base della documentazione prodotta, la coerenza e congruità delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi previsti dalle singole misure. L’istruttoria si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, in merito alla concessione o meno dell’agevolazione mediante comunicazione all’impresa interessata, entro il termine di 45 giorni dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line.

TERMINI
apertura: 18 febbraio 2013
scadenza: 17 maggio 2013 ore 16:00

PROCEDURA
Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, tramite un form on-line disponibile sul sito www.unioncamere.gov.it ed inviate tramite posta elettronica certificata o per posta A/R.




MARCHI D’IMPRESA: il marchio GSE è un marchio debole

La Corte di Cassazione ha stabilito, al termine di una lunga vertenza, iniziata nel 2006, che il marchio GSE, registrato da Prodeco Pharma s.r.l., è un marchio debole e, quindi, la stessa sigla GSE poteva essere utilizzata anche da Erbavita s.a., che la aveva inserita in un proprio prodotto, insieme ad altri elementi che erano idonei a escludere la confondibilità con i prodotti GSE di Prodeco Pharma

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 13 giugno 2006, la S.r.l. Prodeco Pharma proponeva ricorso D.Lgs. n. 30 del 2005, ex art. 129 davanti al tribunale di Venezia, sezione specializzata nella materia della proprietà industriale. Chiedeva fossero inibiti ad Erbavita s.a. con sede nella Repubblica di San Marino, la produzione, il commercio e l’uso di prodotti recanti la sigla GSE, in quanto costituente violazione del marchio registrato da essa istante, relativo a prodotti contenenti estratto di semi di pompelmo (grapfruit seed extract, realizzato nell’acronimo GSE). Il tribunale accoglieva il ricorso.
Erbavita conveniva Prodeco davanti allo stesso tribunale con atto del 22-25 settembre 2006 chiedendo dichiararsi la nullità del marchio della convenuta in quanto descrittivo, ovvero, in subordine, che fosse accertata la debolezza del marchio stesso e la inesistenza di ogni contraffazione. Il tutto con pubblicazione della sentenza richiesta e condanna al risarcimento dei danni per concorrenza sleale. Resisteva Prodeco deducendo essa la contraffazione del proprio marchio, da considerarsi segno forte, nonchè la concorrenza sleale da parte dell’attrice delle cui domande chiedeva il rigetto con conferma delle statuizioni emesse in sede cautelare, e risarcimento del danno. Il tribunale, con sentenza del febbraio 2008, riteneva il marchio in questione, valido in quanto debole. Escludeva peraltro, attesa detta natura del segno, la contraffazione affermata in considerazione delle differenze introdotte nelle confezioni dei prodotti Erbavita, tali da impedire confusione da parte dei consumatori e dunque la conseguente concorrenza sleale. Rigettava tutte le domande di Prodeco nonchè quella di concorrenza sleale proposta da Erbavita. Prodeco proponeva appello articolato in nove motivi. Si costituiva Erbavita, chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale insistendo nella propria domanda di risarcimento del danno per la concorrenza sleale posta in essere da Prodeco.
La Corte di merito, rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del tribunale, decideva la causa rigettando entrambi gli appelli. Per quel che rileva nella presente fase la corte di Venezia confermava la sentenza del Tribunale sul punto della natura giuridica del marchio in questione, confermandone la identificazione in marchio debole. Negava che nella specie sussistesse confondibilità tra i segni in contrasto rilevando che la sigla GSE che costituiva cuore del marchio Prodeco era riportata nell’insieme del marchio di Erbavita ma accanto alla denominazione Fitoseptic, questa evidenziata agli occhi del consumatore perchè più lunga, e con maggiori spazi fra una lettera e l’altra, e peraltro scritta in caratteri di maggiori dimensioni. Rilevava altresì che la foglia stilizzata, presente in entrambi i marchi, appariva difficile da notare tanto nell’uno quanto l’altro segno e non era tale da costituire elemento di confusione, appunto per tale secondarietà.
Conseguentemente rigettava tutte le domande concorrenza sleale connesse alla negata confondibilità.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione Prodeco Pharma S.r.l.
con atto articolato su cinque motivi. Resiste con controricorso Erbavita S.p.A. già Erbavita s.a, e deposita memoria.

DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso Prodeco lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 7 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che la Corte veneta ha emesso il proprio giudizio di descrittività del marchio GES, deducendone quindi la minor protezione di marchio debole rispetto a quella di marchio forte, utilizzando come termine di paragone non già il consumatore medio avveduto, bensì l’utilizzatore informato, ovverosia il farmacista, l’erborista, ed il medico. In tal modo la Corte di merito avrebbe ristretto la platea dei consumatori alla quale il giudice deve guardare per identificare la corretta percezione di mercato, a quelle degli specialisti del campo, e pertanto negando una confondibilità che invece ove si fosse avuto riguardo al consumatore tipico del prodotto in questione, si sarebbe dovuta affermare.
2. Con il secondo motivo del suo ricorso, che in quanto connesso al primo va esaminato insieme ad esso, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 20 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che la Corte di Venezia ha negato la contraffazione sulla base della ritenuta natura di marchio debole del segno di essa ricorrente(GSE), trascurando che nell’asserito marchio Fitoseptic, il cuore, ovvero il nucleo ideologico, è per l’appunto la parola GSE è non come ritenuto dalla sentenza, il predetto logo.
2.a.Osserva il collegio che riguardo alla questione concernente la distinzione tra marchio forte e marchio debole la Corte di Cassazione ha dato luogo da tempo ad una giurisprudenza stabile alla quale non vi sono ragioni per discostarsi (cass nn. 4405 del 2006, 11017 del 1992, 14787 del 2006).
E’ ben noto che l’intensità della tutela riconosciuta dalla legge ad un segno muta a seconda del grado di originalità di cui il medesimo è dotato. Sotto questo profilo dunque il segno viene definito debole giacchè la protezione che la legge gli assicura impedisce l’imitazione da parte del concorrente di quei suoi elementi caratteristici che operando sul suo contenuto o aggiungendosi ad esso arricchiscono la descrittività, e per l’appunto ne costituiscono una caratteristica e giustificano la identificazione di un tasso di originalità, meritevole di tutela. Ed è l’accertamento di fatto che, caso per caso, individua il confine tra segno forte e segno debole giacchè, da un canto, marchi forti non sono soltanto quelli cosiddetti di fantasia ma anche quelli costituiti da parole del linguaggio comune, e dall’altro marchi deboli non sono da considerarsi semplicemente i marchi indicativi della natura o della funzione del prodotto, ma possono essere anche parole del linguaggio comune ovvero divenute comuni nel linguaggio commerciale. Nel caso di cui si tratta l’acronimo GSE, pacificamente indicatore del contenuto del prodotto, e dunque descrittivo, esclude in quanto insussistente il grado di creatività più alto, la possibilità di attribuire la tutela del marchio forte. GSE vuoi dire, secondo la comune tecnica espressiva che appunto si definisce acronimo, estratto di succo di pompelmo. Indica dunque il contenuto merceologico di un prodotto legittimamente commerciabile, cosicchè la ricerca della originalità distintiva si è esercitata intorno ad un dato ontologicamente ed ineliminabilmente descrittivo, nella logica dell’art. 13, n. 1 del codice della proprietà industriale che, escludendo la validità solo per i segni costituiti “esclusivamente” da denominazioni generico descrittive, consente una sia pur più limitata tutela benchè in presenza di un gradiente di descrittività.
2.b.Nel caso che ne occupa in particolare la ricorrente afferma che la individuazione della parola GSE come acronimo è possibile solo da una particolare consumatore, ovvero dal commerciante, dal farmacista, dal rappresentante, del prodotto medesimo e non dal normale consumatore, il quale invece percepirebbe esclusivamente il segno in questione, e dunque come dotato di autonomia sua propria.
Osserva il collegio che siffatta conclusione spetta al giudice del merito. Tuttavia, in via di principio, pare opportuno precisare che ogni acronimo, ovvero ogni sigla, è tale da determinare nel consumatore di quel tipo di prodotto, e non in una platea indistinta di possibili consumatori, l’interesse a conoscerne il significato.
Per sua natura l’acronimo,quando le lettre che lo compongono non abbiano un significato noto nel mercato, giustifica la supposizione che esso all’utilizzatore possibile di un certo tipo di prodotto, come nel caso che ci riguarda il succo di frutta o altro un prodotto commestibile, indichi oggettivamente l’esistenza di un significato esplicito, commercialmente rilevante. Non può affermarsi che sempre, nel vivente meccanismo di comunicazione commerciale e di comunicazione tout court, l’acronimo sia linguaggio da iniziati, come sottintende il ricorrente quando fa riferimento ad un consumatore “informato”, diverso dall’utilizzatore avveduto, in quanto addirittura specializzato.
L’apprezzamento che il giudice di merito effettua sulla confondibilità dei segni, soprattutto nel caso di affinità dei prodotti, deve essere compiuto non già in via analitica, attraverso l’esame anche particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento. Deve essere condotto invece in via globale e sintetica, ovvero con riguardo all’insieme degli elementi grafici mediante una valutazione di impressione, la quale deve avere come parametro di riferimento la normale diligenza ed avvedutezza del consumatore di quel genere di prodotti. Cosicchè alla fine il raffronto risulta essere tra il marchio che il consumatore, di quel tipo di prodotti, guarda, ed il ricordo mnemonico del segno in concorrenza.
2.C. E’ singolare, a parere del collegio che il ricorrente sostenga che l’acronimo GSE, unica parola contenuta nel suo segno, pacificamente abbreviativa di una indicazione specificamente descrittiva, debba essere ritenuto cuore ideologico del marchio in concorrenza antagonista, benchè questo contenga anche altra espressione grafica, e dunque dimenticando per l’appunto che la natura descrittiva del segno GSE necessita, perchè il segno che l’acronimo include sia protetto, di una aggiunta di originalità.
Aggiunta che, dal punto di vista grafico il segno di Erbavita, come apprezzato dal giudice del merito, sicuramente mostra.
Orbene, il marchio Erbavita accusato di contraffazione, è segno complesso consistente nella composizione oltre che del predetto acronimo anche della parola fitoseptic. Dunque fra i due segni così come essi sono analiticamente descritti dalla sentenza impugnata, esiste una vistosa differenza grafica. Il giudice di merito ha considerato anzitutto tale differenza, quindi ha ritenuto che l’acronimo GSE contenuto nel marchio di Erbavita sia tutt’altro che preponderante rispetto alla parola Fitoseptic, più grande e con caratteri grafici che la evidenziano meglio, cosicchè più che mai in tale segno di Erbavita, nella ricostruzione fatta dal giudice di merito, esso conserva una funzione descrittiva e non individualizzante, che, nella vicenda, esclude l’effetto contraffattorio.
2.d. I due motivi sono entrambi infondati giacchè il giudice di merito ha fatto buon governo delle norme applicate, ha tenuto conto della giurisprudenza, ed ha esaminato, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, in modo sintetico i segni in conflitto motivando sulle questioni relative.
3. Con il terzo motivo del suo atto il ricorrente lamenta la motivazione omessa ed insufficiente, ovvero ancora illogica ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo della causa. Osserva che la Corte di Venezia non si è accorta della doglianza avverso il punto della decisione di primo grado relativo alla circostanza, non esaminata dal primo giudice, per la quale il marchio GSE è posto anche su prodotti non contenenti estratti dei semi di pompelmo.
3. a. Osserva il collegio che sul punto la Corte di merito si è pronunciata, (vedi foglio 21 della sentenza impugnata), ed ha considerato marginale ed irrilevante la circostanza stessa attesa la proporzione tra prodotti a contenuto di succo di pompelmo, e prodotti nei quali tale succo era assente. Il ricorrente non va oltre una doglianza generica. Il motivo è pertanto inammissibile.
4. Con il quarto motivo del suo atto il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2598 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene che la Corte di merito ha rigettato la domanda concorrenza sleale ritenendola erroneamente fondata sugli stessi motivi addotti a sostegno dell’accusa di contraffazione.
4.a. Il motivo è infondato. Nemmeno oggi il ricorrente indica quali circostanze, non dipendenti dalla affermata contraffazione, giustificherebbero l’ulteriore, ovvero autonoma, accusa di concorrenza sleale.
5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la motivazione omessa o insufficiente in relazione al punto specifico oggetto del sesto di specifica censura nell’atto di appello.
5.a. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente indica il sesto motivo di appello come non esaminato ovvero non esaminata adeguatamente dalla corte di merito, tuttavia non indica in alcun modo la circostanza che, ancora una volta, costituirebbe atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., ulteriore a quella conseguente alla affermata contraffazione, questione oggetto del predetto motivo di appello.
6. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre ad oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2012.




Finalmente arriva l’IVA per cassa per le imprese ecco come optare per questo regime IVA

Finalmente arriva l’IVA per cassa per le imprese ecco come optare per questo regime IVA

Per scegliere il regime dell’IVA per cassa non è necessaria alcuna comunicazione preventiva.
La scelta dell’IVA per cassa va poi comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata.

Chi invece intende avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, deve comunicare la scelta con la dichiarazione di inizio attività.

In genere l’opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata; in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, ha effetto dalla data di inizio dell’attività. Limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione, da comunicare con la dichiarazione IVA per il 2012, ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per cassa per almeno un triennio, salvo nel caso di superamento della soglia dei € 2 milioni di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime.

Trascorsoil triennio, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, a meno che non sia effettuata la revoca, con le stesse modalità previste per l’opzione (comportamento concludente e comunicazione nella dichiarazione annuale IVA presentata successivamente). Per coloro che hanno esercitato l’opzione a partire dal 1°dicembre 2012, il triennio scade il 31 dicembre 2014 (in pratica, il mese dicembre 2012 è considerato come un anno).

In definitiva, la revoca è possibile solo dopo il triennio iniziale (o in uno degli anni successivi al triennio).

Il cedente/prestatore che ha optato per il regime IVA per cassa deve evidenziare la volontà di differire l’esigibilità dell’IVA mediante la seguente annotazione in fattura: «operazione con IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32 bis DL 83/2012». L’omessa indicazione non determina tuttavia conseguenze sostanziali ai fini dell’applicazione del regime, ma costituisce solo una violazione formale




MARCHI D’IMPRESA: depositato il marchio “KLINAT”

MARCHI D’IMPRESA: depositato il marchio “KLINAT”

Il 23 novembre 2012 è stato depositato il marchio nazionale “KLINAT”, che sarà utilizzato per strumenti protesici per uso dentistico.

CR




FAQ Ministero Sviluppo Economico CONCORSI A PREMIO

Le FAQ pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di manifestazioni a premio ai sensi del dpr 430/01

DOMANDE GENERALI

Esiste un albo delle agenzie di promozione/pubblicità delegabili?

Non esiste alcun albo delle agenzie di promozione.

Aggiungiamo noi: per i profili legali (regolamento, etc.) e fiscali è consigliabile rivolgersi ad un avvocato e/o ad un dottore commercialista

Gli atti di delega che l’impresa rilascia ad un soggetto per lo svolgimento di una o più fasi delle operazioni relative ad una manifestazione a premio deve essere redatta con particolari formalità e deve essere a tempo determinato ?

RISPOSTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
Il d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 non prescrive una forma specifica per la redazione di una procura con cui si conferisce delega alla gestione di una o più fasi di una manifestazione a premio. Inoltre l’atto può anche avere periodo indeterminato: in tal caso produrrà i suoi effetti fino a che non intervenga nuova delega. Al Ministero deve essere trasmessa una copia conforme all’originale qualora la Divisione competente ne faccia richiesta.

Qualora una impresa estera intenda organizzare in Italia una manifestazione a premio può, in alternativa all’istituto della rappresentanza fiscale, avvalersi del sistema di identificazione diretta ?

RISPOSTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
No, in quanto le disposizioni sul sistema di identificazione diretta di cui al decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191 (che ha modificato l’art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), possono creare difficoltà per la piena riuscita dell’attività di controllo espletata dal Ministero. Pertanto, quando le imprese intendono svolgere in Italia una manifestazione a premio devono necessariamente avvalersi di un rappresentante fiscale anche se hanno fatto ricorso al sistema di identificazione diretta per le al-tre attività espletate in Italia.

Quando si configura l’associazione di imprese nelle manifestazioni a premio ?

RISPOSTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
L’associazione si configura quando due o più imprese, ciascuna per i propri fini in relazione alle attività economiche svolte in base all’oggetto sociale, promuovono la conoscenza di prodotti e/o di servizi e/o di ditte e/o di insegne e/o di marchi e/o la vendita di determinati prodotti e/o di servizi aventi un fine, in tutto o in parte, commerciale. Pertanto, quando un prodotto viene venduto in determinati punti vendita oppure in determinate catene commerciali e non in altri ed i consumatori possono partecipare alla manifestazione a premio solo recandosi presso quei determinati esercizi commerciali si configura il caso dell’associazione.

Allo stesso modo ricorre la fattispecie quando nella denominazione della manifestazione a premio vi sia espresso riferimento ad una specifica insegna commerciale. Configurandosi l’associazione, tutti i soggetti sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni.

Le Camere di Commercio sono legittimate a chiedere alle imprese o ai soggetti delegati tutta la documentazione inerente i concorsi a premio ?

RISPOSTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
In data 26 giugno 2009 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dello sviluppo e-conomico e Unioncamere allo scopo di potenziare l’attività di controllo sulle manifestazioni a pre-mio. A tal fine, le Camere di Commercio competenti per territorio sono legittimate a richiedere alle imprese o ai soggetti delegati, oltre alla documentazione prescritta per gli adempimenti di cui all’art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 di cui tratta anche la circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, anche quegli atti che ritengono utile esaminare, sia nella fase di ausilio per la compilazione dei modelli di comunicazione da effettuare ai sensi dell’art. 10 del citato d.P.R. n. 430/2001 sia per coadiuvare il Ministero nell’attività di controllo.
Inoltre, una volta ricevuta autorizzazione del Garante per la privacy, i dati riferiti alle manifestazioni a premio inseriti nel sistema telematico PREMA ON LINE, operativo presso il Ministero, verranno messi a disposizione delle Camere di Commercio, ciò alla luce del succitato Protocollo d’Intesa.




Sanzioni annullate se il tributo non è stato versato a causa di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

Sanzioni annullate se il tributo non è stato versato a causa di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

21/09/2012

Se il mancato pagamento di tributi dipende da una causa di forza maggiore debitamente documentata dal contribuente, le sanzioni che saranno richieste dall’erario successivamente, insieme al tributo, non sono dovute. E una «causa di forza maggiore» può consistere nel dimostrare (e documentare) che il mancato pagamento e le difficoltà finanziarie della società morosa dipendono dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi regolarmente eseguiti su commessedi una amministrazione pubblica (in questo caso la regione Campania). Così ha deciso laCommissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 158/29/12 depositata in segreteria il 20 giugno 2012. Le motivazioni della sentenza, si basano sul difetto del requisito della colpevolezza previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del dlgs n. 472/1997.




MARCHI COMUNITARI: i marchi “VISLAB” e “VISIONLAB” non sono fra loro confondibili

MARCHI COMUNITARI: i marchi “VISLAB” e “VISIONLAB” non sono fra loro confondibili

VISLAB è il marchio utilizzato da VISLAB S.r.l., società di ricerca dell’Università di Parma impegnata nella ricerca e nello sviluppo di sistemi ottici e intelligenti per varie applicazioni, principalmente per il campo automobilistico (www.vislab.it). Vislab, attraverso lo studio Carlo Rossi & Partners, ha depositato domanda di registrazione comunitaria del proprio marchio nel 2010.

VISIONLAB è il marchio utilizzato da VISIONLAB S.A., società con sede a Madrid impegnata principalmente nel campo degli occhiali da vista e da sole. Visionlab è titolare dell’omonimo marchio avv. Carlo Rossicomunitario, depositato nel 2004, ed ha presentato opposizione contro la registrazione del marchio VISLAB, lamentando il rischio di confusione per il pubblico fra i due marchi.

La Divisione delle Opposizioni dell’UAMI (ufficio comunitario competente per i marchi comunitari), con decisione del 29 giugno 2012, ha accolto le argomentazioni presentate in difesa del marchio VISLAB dall’avv. Carlo Rossi ed ha deciso che questo marchio non rischia di essere confuso con il marchio VISIONLAB e quindi può essere regolarmente registrato.