80.000 euro di multa per aver organizzato un gioco su Facebook

La incredibile storia di 80.000 euro di multa per aver organizzato un gioco su Facebook
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha ritenuto che il gioco (totalmente gratuito senza scopo di lucro) violasse la normativa sulle manifestazioni a premio commerciali e lo ha sanzionato con una multa di 80.000 euro, multa annullata dal Tribunale di Roma dopo il ricorso prentato da Carlo Rossi & Partners

Un giovane (lo chiameremo con un nome di fantasia, “Mario”), nel 2012, per divertimento ed hobby, dal computer di casa, ha pubblicato un sito web ed una pagina su Facebook ove raccoglieva elenchi di iniziative promozionali di aziende terze (campioni ed omaggi gratuiti, concorsi operazioni e altro).
Mario con questa iniziativa voleva, quale consumatore, fornire un servizio gratuito informativo nei confronti di altri consumatori. In particolare nelle iniziative segnalate molto spesso le aziende offrivano campioni omaggio dei propri prodotti. A riprova della bontà delle segnalazioni Mario chiedeva ai propri utenti e followers di pubblicare su Facebook una foto dei campioni omaggio ottenuti, al fine di dare conferma del fatto che le aziende segnalate avessero effettivamente inviato gli omaggi. In cambio, per rendere più interessante questa iniziativa (totalmente gratuita e “hobbistica”), ha destinato a proprie spese alcuni gradget in regalo a chi effettuava più segnalazioni.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, sempre nel 2012, venuto al corrente di questa iniziativa, la ha ritenuta una violazione della normativa sui concorsi a premio commerciali/pubblicitari, ed ha emesso la incredibile sanzione di 80.000 euro. Mario, incredulo, si è visto improvvisamente la vita rovinata da una multa ministeriale per aver organizzato una innocua e gratuita iniziativa dal computer di casa. Roba da far impallidire pure Kafka.
Il giovane, disperato, si è visto così costretto a rivolgersi ad un avvocato. La somma della multa è stata quindi ridotta, dallo stesso Ministero, a 50.000 euro dopo le memorie difensive presentate dagli avvocati di Mario agli uffici che hanno emesso la sanzione.
E’ stato quindi necessario, per uscire da questo incubo, che Mario, sempre tramite i propri avvocati, presentasse ricorso al Trinunale di Roma, competente per le sanzioni emesse dal Ministero. Il Tribunale di Roma finalmente, con sentenza depositata all’inizio di febbraio 2014, accogliendo in toto le argomentazioni degli avvocati, ha annullato la sazione ed ha pure condannato il Ministero a rifondere le spese legali a Mario nella misura di 5.000 euro.
Mario se la è cavata, ma dopo anni di disperazione, e per aver combattuto fino all’ultimo, insieme ai suoi avvocati, contro una burocrazia che definire kafkiana è un immeritato eufemismo. Qualcun altro avrebbe potuto scegliere altre soluzioni, come troppo spesso, recentemente, purtroppo accade.




Richiesta deposito marchio online – 2 ITA

Deposito marchio nazionale on-line  marchio_italia

STEP 2 compilazione modulo di richiesta deposito

n.b. la procedura di richiesta di deposito on-line può essere abbandonata in qualsiasi momento prima dell’invio della fattura sottoscritta dal Cliente con i dati del pagamento.

A. Compila il modulo di richiesta deposito (clicca qui);

 

Per assistenza telefonare allo 0521-223260 o scrivere a info@infogiur.com.

Per maggiori informazioni sulla registrazione dei marchi clicca qui




Richiesta deposito marchio online – 1

Deposito marchio on-line

STEP 1 – scelta della tipologia di marchio

Il servizio comprende il controllo sull’esistenza di marchi identici dal punto di vista denominativo per le classi richieste ma non di marchi simili. Se si ritiene opportuno fare una ricerca completa sui marchi simili, contattare lo Studio per maggiori informazioni.
N.B. la procedura di richiesta di deposito on-line può essere abbandonata in qualsiasi momento prima dell’invio della fattura sottoscritta dal Cliente con i dati del pagamento.

A) Deposito di un marchio nazionale (valido per l’Italia);  marchio_italia

costo totale di € 661,10 al netto di iva per una classe di prodotti/servizi

B) Deposito di un marchio comunitario (valido per tutta la UE); marchio_UE

costo totale di € 1.557,80 al netto di iva per tre classi di prodotti/servizi

Al termine della procedura, che si perfeziona con la ricezione da parte nostra delle informazioni e dei documenti richiesti e dei dati del pagamento, il marchio sarà depositato entro 5 giorni lavorativi salvo ragioni d’urgenza del cliente.

Per assistenza telefonare allo 0521-223260 o scrivere a info@infogiur.com.

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Come depositare un marchio con il nostro studio

Pratica per il deposito della domanda di registrazione di un marchio  (in tutta Italia e all’estero)

Come funziona il nostro servizio:

1. Il cliente ci contatta

>con i moduli on-line<;
oppure via e-mail;
oppure telefonicamente (0521 223260).

2. Preventivo e accettazione preventivo

– inviamo al cliente i preventivi richiesti in base alle informazioni ricevute, che possono riguardare:
1. Ricerca di anteriorità;
2. Predisposizione e deposito della domanda.

– il cliente comunica via e-mail, via fax o telefonicamente l’accettazione del preventivo e provvede al pagamento mediante bonifico bancario o carta di credito.

3. Esame del marchio – individuazione dei prodotti/servizi

– provvediamo ad esaminare la presenza dei requisiti essenziali per la registrazione del marchio (novità, capacità distintiva, liceità):
– provvediamo a individuare i prodotti e servizi da rivendicare nella domanda di deposito;
– consigliamo al Cliente le strategie più opportune da adottare nella richiesta di registrazione del marchio (es. scelta di marchio denominativo o figurativo, scelta di marchio nazionale, comunitario o internazionale, scelta di rivendicazione dei colori nei marchi figurativi, etc.).

4. Ricerca di anteriorità (solo su richiesta)

– su richiesta del Cliente viene effettuata la ricerca di anteriorità e predisposta una relazione;
– comunichiamo i risultati della ricerca e la relativa relazione al cliente;
– sulla base dei risultati della ricerca il cliente decide se proseguire nella registrazione o se apportare modifiche al marchio;
– su espresso esonero del cliente si può procedere al deposito della domanda anche in assenza di ricerca di anteriorità. Provvediamo comunque alla verifica dell’esistenza di marchi perfettamente identici dal punto di vista denominativo.

– Le ricerche di anteriorità sono di due tipi:
a) Ricerca denominativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista denominativo – letterale);
b) Ricerca figurativa (vengono individuati i marchi identici o simili dal punto di vista grafico);
In presenza di marchi complessi (composti cioè sia da un elemento figurativo che da un elemento denominativo) è opportuno effettuare sia la ricerca denominativa che quella figurativa.

5. Deposito del marchio

– il Cliente ci invia per fax o posta elettronica la lettera di incarico;
– il Cliente provvede al pagamento degli onorari e delle tasse mediante bonifico bancario o carta di credito;
– provvediamo in nome e per conto del Cliente al pagamento delle tasse e alla predisposizione e al deposito della domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (marchi nazionali) o presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (marchi comunitari) o presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (marchi internazionali);
– diamo conferma dell’avvenuto deposito per posta elettronica con la documentazione attestante il deposito;
– teniamo aggiornato il Cliente sullo stato della pratica fino alla formale registrazione e provvediamo a ricordare, prima della scadenza (10 anni dal deposito), la necessità del rinnovo del marchio.

La domanda di registrazione del marchio è depositata e da questo momento decorre la tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005).

6. Tutela del marchio

Lo Studio inoltre presta assistenza per la tutela del marchio contro eventuali violazioni, sia in sede extragiudiziale (con l’esame della pratica e l’invio di lettere di diffida), che davanti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dei Tribunali di tutta Italia.

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(per chiedere subito on-line la registrazione)




Ricerca di anteriorità per marchi d’ impresa

Ricerca di anteriorità 

Prima di procedere al deposito di un marchio è opportuno effettuare una approfondita ricerca di anteriorità che verifichi non solo l’eventuale esistenza di marchi identici, ma anche tutti i marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare.
La ricerca può essere denominativa (solo su marchi denominativi – cioè composti solo da parole) o figurativa (solo su marchi costituiti da loghi/immagini). In caso di marchi composti sia da immagini che da parole è opportuno effettuare sia la ricerca denominativa (sulle parole) che quella figurativa (sulle immagini).

La disciplina normativa attualmente vigente presuppone che la registrazione di un marchio non crei confusione o possibilità di associazioni con un marchio esistente. Molto spesso questo aspetto non viene considerato e vengono di conseguenza registrati marchi passibili di una pronuncia di nullità.

Per minimizzare questo genere di rischio il nostro Studio esegue ricerche su apposite banche dati al fine di evitare l’eventualità che, successivamente alla registrazione, possano essere fatti valere dei diritti anteriori.

I diritti anteriori sono essenzialmente costituiti da:

– marchi d’impresa (registrati o solo depositati);

– ragioni / denominazioni sociali, che siano utilizzati per contraddistinguere i prodotti o l’attività di un’impresa;

Tale ricerca viene effettuata su data base elettronici che raccolgono tutti i marchi registrati o per i quali sia stata depositata la relativa domanda.
In base al risultato di tale ricerca si possono desumere indicazioni in merito alla tipologia di deposito, marchio denominativo, figurativo, a colori o in bianco e nero, con l’aggiunta di ulteriori diciture distintive, nonché in merito alla strategia di deposito: nazioni in cui procedere e procedure da attivare.

Gli esiti della ricerca potrebbero infatti confermare la validità del marchio o, al contrario sconsigliarne non solo il deposito (rischio di nullità del marchio) ma anche l’uso stesso del marchio (rischi di contestazione da parte di terzi).

Lo Studio effettua per i propri Clienti i suddetti servizi di ricerca, nonché la consulenza relativa.

Gli esiti delle ricerche vengono presentati al cliente con l’accompagnamento di un parere legale scritto, che illustra le possibilità di registrare con successo il marchio e gli eventuali rischi.

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Informazioni sul marchio d’ impresa

DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO D’IMPRESA

I diritti esclusivi riconosciuti al titolare del marchio dal codice per la proprietà industriale sono conferiti con la registrazione. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda e durano 10 anni salvo rinnovo.
A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un marchio identico per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e’ stato registrato o un marchio identico o simile sia per prodotti o servizi identici che affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i marchi e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
In caso di marchio “celebre” il divieto di utilizzo di marchi identici o simili può riguardare anche prodotti o servizi diversi da quelli per cui il marchio è stato registrato.

CHI PUO’ DEPOSITARE MARCHI

Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa la persona fisica, la persona giuridica o la pubblica amministrazione che lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
Un marchio può essere depositato solo:
1. Direttamente dal Titolare stesso;
oppure
2. Da un Avvocato, o da un Mandatario iscritto all’albo dei consulenti in proprietà industriale, in nome e per conto del Titolare.
Nessun altro soggetto può rappresentare il Titolare per la procedura di registrazione di un marchio.
Dunque occorre prestare attenzione a chi non indichi chiaramente la propria qualità di avvocato o di mandatario abilitato.

LE DECISIONI PRINCIPALI PER IL DEPOSITO DEL MARCHIO

Verifica dei requisiti per la registrazione e la tutela del marchio
I requisiti essenziali per la validità del marchio sono:
– la novità: il marchio deve essere nuovo, non deve cioè essere identico o simile – confondibile con altri marchi per prodotti identici o affini, o con ditte, denominazioni sociali etc. di altre imprese dello stesso settore. A tal fine il nostro Studio può effettuare ricerche di identità e di similitudine per verificare l’eventuale esistenza di altri marchi identici o simili già depositati o registrati. Il marchio, inoltre, non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
– la capacità distintiva: il marchio non può consistere esclusivamente in denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Il nostro Studio effettua sempre un controllo di tale aspetto, consigliando al Cliente le soluzioni più opportune in caso di criticità sul requisito della capacità distintiva. (Vedi la tabella sinottica sulle massime di confondibilità dei marchi).
– la liceità: non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
Marchio denominativo – Marchio figurativo
Il marchio denominativo è quello composto solo da parole, senza aggiunta di disegni o altre caratteristiche grafiche ulteriori alle semplici parole. In caso di deposito di marchio denominativo si rivendica la tutela delle parole depositate comunque vengano riprodotte.
In caso di deposito di marchio figurativo il marchio viene rivendicato invece esattamente come riprodotto nella domanda di registrazione (salva comunque la tutela anche nei confronti dei marchi simili – confondibili).
Dunque una scelta importante è quella di decidere se depositare il proprio marchio come denominativo (solo parola/e), come figurativo (solo logo o logo + parola/e o parola/e riprodotte in una particolare grafia e/o colore), oppure depositare due marchi, uno denominativo (con la parola caratterizzante il marchio) ed uno figurativo (con il logo accompagnato o meno dalla parola). Il nostro Studio assiste il Cliente in questa importante scelta.
Scelta delle classi di prodotti e/o servizi
Per registrare un marchio occorre indicare i prodotti e/o servizi per i quali si intende utilizzarlo. Al fine di razionalizzare la scelta dei prodotti/servizi sono state individuate 45 classi di prodotti/servizi. Il titolare deve individuare una o più classi ed all’interno delle stesse può ulteriormente specificare i prodotti o servizi che intende rivendicare nella registrazione del marchio (vedi la classificazione di Nizza). Il nostro Studio assiste il Cliente in questa importante scelta.

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA TUTELA

Marchio Italiano – Marchio Comunitario – Marchio Internazionale
Una scelta fondamentale è quella dell’ambito territoriale di tutela del marchio, a tal fine è possibile scegliere:
1. marchio nazionale: il deposito avviene presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e la tutela del marchio riguarda il suolo nazionale italiano;
2. marchio comunitario: il deposito avviene presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (OAMI – con sede ad Alicante in Spagna) e la tutela del marchio riguarda tutta l’Unione Europea;
3. marchio internazionale: il deposito, che avviene presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI – WIPO) con sede a Ginevra, tramite l’UIBM, deve avere come riferimento un marchio già depositato o registrato (nazionale o comunitario) e permette di tutelare il marchio nei singoli Paesi aderenti al sistema di Madrid scelti dal Titolare in base alle proprie esigenze di mercato.
Lo studio assiste il Cliente in questa importante scelta.

PERCHE’ UNO STUDIO LEGALE PER DEPOSITARE UN MARCHIO

Il Titolare, se sceglie di farsi assistere nella registrazione di un marchio, può essere rappresentato solo da un Avvocato o da un Mandatario abilitato. Per assistere il Titolare ad effettuare le scelte e le verifiche sopra descritte e per fornire un’adeguata assistenza nella pratica per il deposito e la registrazione di un marchio occorre una qualificata conoscenza della legge e della giurisprudenza in materia di marchi.

Inoltre lo Studio Legale è in grado di assistere il Titolare del marchio anche in ulteriori pratiche riguardanti il marchio, quali la cessione, la concessione in licenza e, soprattutto, la tutela contro eventuali violazioni, e la difesa del Titolare nel caso di pretese di terzi.

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Per informazioni scrivere a info@infogiur.com o telefonare allo 0521-223260.




avvocato La Spezia – Avv. Carlo Rossi

avvocato La Spezia

Carlo Rossi avvocato La Spezia

studio legale avvocato La Spezia via Ravecca 23 tel. 0187 732272

sono nato e cresciuto alla Spezia, dopo il Liceo Classico Costa alla Spezia mi sono laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma con tesi in Diritto Privato dal titolo “Documento informatico, firma digitale e prova civile” con il prof. Attilo Guarneri.

Dopo la laurea ho fatto il servizio militare in Marina (Ufficio Giustizia, Disciplina e Onorificenze MARILEVA) .

Finito il servizio militare ho finito la pratica da avvocato, sempre a Parma, e ho passato l’esame di Stato da avvocato presso il distretto di Bologna.

I settori di attività che ho maggiormente affrontato e che prediligo attualmente sono: diritto civile e commerciale, contrattualistica d’impresa (in particolare consulenza e redazione contratti commerciali e contratti informatici), recupero crediti, concorrenza sleale, registrazione e tutela dei marchi d’impresa, tutela del diritto d’autore, diritto pubblicitario (consulenza e assistenza per pratiche per operazioni e concorsi a premio e consulenza in tema di normativa pubblicitaria).

Fino al 2012 ho operato principalmente nello studio di Parma, da alcuni anni ho uno studio come avvocato La Spezia. Nel gennaio 2015 ho inaugurato l’ufficio avvocato La Spezia in via Colombo 95. Attualmente opero dallo studio di via Ravecca 23 La Spezia.

Oltre alla mera attività professionale mi sono impegnato anche nell’associazionismo forense. Sono iscritto all’Associazione Italiana Giovani Avvocati e sono stato dal 2006 al 2009 presidente della sezione di Parma e successivamente, fino al 2013, coordinatore regionale, fino al 2015 sono stato responsabile del sito Internet dell’AIGA www.aiga.it, dal 2016 al 2017 sono stato presidente della sezione Aiga della Spezia www.aigalaspezia.it .

Lingue: inglese

p.iva 02156190346

avvocato La Spezia – Genova – Parma

Iscritto all’albo degli Avvocati di La Spezia

Uffici alla Spezia:

via Ravecca 23 La Spezia tel. 0187 732272

via Colombo 95 La Spezia tel. 0187 732272

Ufficio a Parma b.go Ronchini 3 tel. 0521 223260

Assicurazione responsabilità professionale GENERALI

Mi sono sempre impegnato e mi impegno espressamente al rispetto del codice deontologico degli avvocati ai sensi di legge




Avvocato Luigi Martin

Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Parma.

Con esperienza nell’ambito del diritto commerciale ed industriale, del diritto pubblicitario, del marketing e del trattamento dei dati, è anche cultore di nuove tecnologie e delle nuove frontiere informatiche e telematiche del diritto.

Svolge attività di consulenza per depositi nazionali, comunitari ed internazionali di brevetti per invenzione, design e marchi di impresa; nonché consulenza strategica finalizzata all’individuazione, alla gestione ed alla tutela dell’immagine e della comunicazione aziendale più appropriata.

Consulente per primarie aziende italiane e straniere, nonché per importanti agenzie pubblicitarie, in materia di iniziative promozionali a livello nazionale ed internazionale. Ha gestito gli aspetti legali/amministrativi di numerose operazioni, sia b2b che b2c, connesse al lancio o alla promozione di nuovi prodotti o all’apertura di nuove filiali di imprese, anche attraverso le più recenti piattaforme social e web.

Ha maturato specifica esperienza nella contrattualistica d’impresa connessa alla tutela ed alla gestione di marchi, brevetti, design, know-how, nomi a dominio e segni distintivi in genere, con particolare attenzione anche alla cura degli aspetti fiscali relativi alla gestione, nazionale ed internazionale, degli stessi.

Si occupa anche del contenzioso inerente alla tutela dei segni distintivi con particolare attenzione alle possibili soluzioni arbitrali, ed ADR ed ODR in genere.

2013- ad oggi Responsabile del Dipartimento Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati per le Nuove Tecnologie ed i Processi Telematici.

2013 – ad oggi Membro della Commissione Informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma

2013-2015 Coordinatore Regionale AIGA Emilia Romagna e Consigliere Nazionale AIGA Parma

Responsabile Ufficio Studi “Privacy” e “Giochi e Manifestazioni a premi” di “Confconsumatori – Confederazione Nazionale di Consumatori” Ufficio di Presidenza dell’Emilia Romagna.

IR – accreditato CNS e Firma Digitale Camera di Commercio di Parma

Aree di attività:

Diritto commerciale – industriale

– tutela della proprietà intellettuale e industriale;
– registrazione brevetti, marchi e modelli;
– contratti di impresa;
– concorrenza sleale;
– diritto societario;
– recupero crediti commerciali;
– diritto fallimentare.

Diritto bancario e degli intermediari finanziari

– anatocismo e usura bancaria.

Diritto della protezione dei dati personali

– predisposizione d.p.s.;
– predisposizione informative e moduli per il consenso al trattamento dei dati personali;
– verifica rispetto del Codice della Privacy e tutela per illegittimi utilizzi di dati da parte di terzi.

Diritto pubblicitario

– Consulenza ed assistenza legale/amministrativa per operazioni e concorsi a premio.

PUBBLICAZIONI

Corrispondente italiano della rivista internazionale “Digital Evidence Journal”.

“The admissibility and disclosure of Electronic Evidence”, British Institute of International and Comparative Law, 2007.

L’opera, in lingua inglese, affronta il problema di come i diversi ordinamenti giuridici, sia di civil law che di common law, regolano l’utilizzo e l’efficacia della prova cosiddetta elettronica.
Il mio contributo riguarda l’analisi della normativa e della giurisprudenza italiana sul punto.

Collaborazione con il Barrister at law Stephen Mason, www.stpaulschambers.com, alla stesura della monografia “Electronic Signatures in Law”, Butterworths, Croydon – Cambridgeshire – UK, 2004.

L’opera, in lingua inglese, tratta delle normative nazionali che disciplinano la firma elettronica in diversi paesi: Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bermuda, Bolivia, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, China, Cost Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guatemala, Guernsey, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Jersey, Jordan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mauritius, Netherlands, Netherlands Antilles, New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Romania, Russian Federation, Scotland, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkey, Turks and Caicos Islands, Ukraine, USA, Uruguay, Venezuela.
Il mio contributo concerne l’analisi della normativa italiana e di tutti i precedenti giudiziari relativi alla firma elettronica. In particolare l’efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto mediante quest’ultima.

Electronic signature: value in law and probative effectiveness in the Italian legal system“, in “e-Signature Law Journal”, no. 1, Pario Communications Limited, 2004.
L’articolo, in lingua inglese, approfondisce le novità introdotte dal D.lgs. n. 10 del 23 gennaio 2002 e dal D.P.R. n. 137 del 7 aprile 2003. In particolare vengono chiariti alcuni aspetti relativi all’efficacia probatoria del documento informatico con e senza firma e la proponibilità della querela di falso nell’ipotesi di utilizzo abusivo del dispositivo di firma.

Collaborazione con l’Avv. Carlo Rossi alla realizzazione del “Manuale Privacy Intesan“.
Il manuale, aggiornato con le disposizioni introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tratta l’argomento privacy negli studi medici di base con riferimenti normativi e giurisprudenziali in modo da permettere al professionista di meglio comprendere quali disposizioni di legge sono alla base di tutti gli adempimenti da rispettare.

TITOLI DI STUDIO

2004 Parma
Diploma di Specializzazione in Professioni Legali conseguito presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Parma.
Tesi di Specializzazione in Diritto Penale:
“Modelli organizzativo gestionali e responsabilità penale amministrativa degli enti ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231”.
Relatore: Prof. Alberto Cadoppi.

2002 Parma
Laurea in Giurisprudenza a pieni voti.
Tesi di Laurea in Diritto Commerciale:
“Aspetti legali del commercio elettronico”.
Relatore: Prof. Guido Uberto Tedeschi.

LINGUE STRANIERE
Inglese

e-mail: luigimartin@infogiur.com

P. IVA 02335130346.

L’Avv.  Luigi Martin si impegna espressamente al rispetto del codice deontologico degli avvocati.




l credito IVA trimestrale nei confronti del fisco può essere validamente ceduto

A nulla valgono le obiezioni dell’Agenzia delle Entrate e neppure le relative circolari che cercavano di impedire questo importante strumento di finanziamento per le imprese

Corte di Appello di Venezia 27 maggio – 2 ottobre 2013

L’Agenzia delle Entrate, seguendo il proprio criterio di “Stato Padrone”, ha sempre negato la possibilità alle imprese di cedere a terzi i crediti iva trimestrali.

La cessione dei crediti IVA trimestrali consentirebbe alle imprese di ottenere delle importanti linee di finanziamento, fondamentali a volte per la loro sopravvivenza, ma all’Agenzia delle Entrate questo non interessa, interessa invece non avere terzi “rompiscatole” che abbiano legittimazione a recuperare i crediti IVA al posto delle imprese creditrici.

Per fortuna la società che, dopo aver acquistato il credito IVA trimestrale, aveva tentato inutilmente di far riconoscere la validità della cessione all’Agenzia delle Entrate, ha deciso di non arrendersi e di fare causa all’Agenzia.

Il Tribunale in primo grado ha dato ragione a questa coraggiosa società, e la Corte di Appello ha confermato la decisione, confermando un importantissimo principio di civiltà giuridica: i crediti iva trimestrali nei confronti del fisco possono essere ceduti dalle imprese per finanziarsi.




Abogado Margarita Bertó Illueca

Abogado iscritto all’Ilustre Colegio de Abogados de Alzira (Valencia).

Laurea in giurisprudenza presso l’Universidad de Valencia

Settori di attività:
– Privacy;
– Diritto industriale;
– Recupero crediti internazionali;
– Traduttrice spagnolo legale.

Lingue:
Spagnolo madrelingua
Inglese

e-mail: margaritaberto@infogiur.com

p.iva 02606600340
Iscritta all’Ilustre Colegio de Abogados de Alzira (Valencia)
Numero di iscrizione 2029

L’Abogado Margarita Bertó Illueca si impegna espressamente al rispetto del codice deontologico degli avvocati.




MARCHI D’IMPRESA: depositato il marchio “SECONDAMANO – BIMBO”

MARCHI D’IMPRESA: depositato il marchio “SECONDAMANO – BIMBO”

Il 23 luglio 2013 è stato depositato il marchio nazionale “SECONDAMANO – BIMBO”.

Secondamano Bimbo nasce da un’idea di Raffaella Audisio, titolare e ideatrice del negozio.
Nell’anno 2006, quando la sua bimba aveva 8 mesi, Raffaella si ritrovava in casa una gran quantità di articoli e giocattoli, comprati o regalati, molto spesso non utilizzati o usati veramente poco e talvolta acquistati a prezzi davvero esagerati, così, decide di aprire un negozio di usato per bambini al quale poi affianca anche articoli nuovi mantenendo comunque prezzi molto accessibili.

La regola fondamentale di Raffaella è quella della massima sicurezza e igiene, qualsiasi articolo entri nel suo negozio viene rigorosamente smontato, in modo da poter riconoscere eventuali difetti, e successivamente lavato e sterilizzato per poi essere riproposto ai clienti.

Raffaella, sempre disponibile per aiuti e suggerimenti, ha con i suoi clienti un rapporto molto familiare e rassicurante.

www.secondamanobimbo.it

CR




Dichiarato incostituzionale il divieto di pignoramenti contro le ASL

Corte Costituzionale 12 luglio 2013 n. 186

La Consulta ha negato la possibilità di privilegi incondizionati in favore delle pubbliche amministrazioni

Il divieto di azioni esecutive nei confronti delle Asl delle Regioni soggette a commissariamento si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie.

Con l’art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), come modificato dall’art. 17, co. 4, lett. e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 il governo e le camere avevano disposto prima la sola inefficacia e poi direttamente l’estinzione di diritto dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito operate nel corso delle procedure esecutive sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni soggette a commissariamento alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni medesime.

I creditori delle ASL hanno giustamente lamentato che, per effetto di tale legge, non fosse possibile porre in esecuzione i titoli esecutivi ottenuti ottenuti dai tribunali per il recupero dei loro cediti e che fosse così leso il diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.), il principio della parità delle parti in causa (art. 111 Cost.), e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

La Corte Costituzionale ha confermato che la legge impugnata si pone in contrasto con l’art. 24 Cost. in quanto vengono vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi.
Infatti alcuni creditori si trovavano, dopo anni di peripezie giudiziarie, nell’impossibilità di ottenere i soldi dovuti dalle ASL nonstante i giudici gliene avessero riconosciuto il pieno diritto e oltrettutto dopo aver sopportato ingenti spese legali e di tasse processuali.

La Consulta ha negato la possibilità di privilegi incondizionati in favore delle pubbliche ammistrazioni .

Si spera ora che i creditori delle ASL, che hanno intrapreso questa lunga ed estenuante procedura, possano arrivare ad ottenere quanto a loro dovuto, sempre che nel frattempo non abbiano dovuto chiudere i battenti!

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MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “AMABEL”

Il 12 luglio 2013 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso la camera di commercio di Parma, il marchio nazionale “AMABEL”.

Il marchio AMABEL, intestato alla società WARWICK HOLDINGS LIMITED di Malta, è utilizzato in 5 diverse classi di prodotti che vanno dagli occhiali ai gioielli all’abbigliamento.

CR




LA SPEZIA: depositati 41 marchi nazionali nel primo semestre 2013

Nel primo semestre 2013 sono stati depositati, presso la Camera di Commercio della Spezia, 41 marchi nazionali.

C’è stato quindi un aumento rispetto al primo semestre del 2012, nel quale erano stati depositati 31 marchi. Nel 2012 sono stati depositati alla Spezia complessivamente 67 marchi nazionali.

I marchi depositati nel primo semestre 2013 sono principalmente figurativi, depositati in gran parte da s.r.l. ma anche da individui e associazioni.

Le classi dei marchi sono le più varie, dai prodotti chimici a quelli tecnologici all’abbigliamento.




PARMA: depositati 111 marchi nazionali nel primo semestre 2013

Nel primo semestre 2013 sono stati depositati, presso la Camera di Commercio di Parma, 111 marchi nazionali (fra primi depositi e rinnovi).

C’è stato quindi una netta flessione rispetto al primo semestre del 2012, nel quale erano stati depositati 156 marchi (sempre fra primi depositi e rinnovi).

I marchi depositati nel primo semestre 2013 sono in buona parte figurativi, depositati in gran parte da s.r.l. ma anche da persone fisiche.

Le classi prevalenti sono quelle dei prodotti alimentari.




Concorsi a premio – oltre dieci anni di consulenza in tutta Italia e all’estero

Ogni anno in Italia vengono realizzate moltissime manifestazioni a premio pubblicitarie.
Si tratta di iniziative con le quali le imprese, per promuovere la vendita dei propri prodotti, offrono dei premi ai consumatori, sia a sorte (concorsi a premi – ad es. compra la bibita X e partecipi all’estrazione di un viaggio alle Maldive) che a seguito di raccolta punti (operazioni a premio – es. compra 10 confezioni di biscotti Y e avrai diritto a ricevere una teiera).
Queste iniziative devono rispettare tutta una serie di procedure legali e burocratiche che spesso scoraggiano non solo le imprese ma anche le agenzie di pubblicità. Quindi in molti decidono di affidare la parte burocratica a legale ad esperti in materia, concentrando i propri sforzi solo sulla parte creativa e commerciale.
Carlo Rossi & Patners si è inserita in questo settore di consulenza oltre dieci anni fa.
Infatti, la prima operazione a premi realizzata con la consulenza dello studio Rossi & Martin è stata avviata il 14 marzo 2003.
Da allora decine di imprese e di agenzie di pubblicità, sia italiane che straniere, si sono rivolte a Carlo Rossi & Partners per farsi assistere nelle pratiche burocratiche e legali per realizzare i propri concorsi a premio pubblicitari.
Dalla redazione del regolamento del concorso, al controllo della correttezza del materiale pubblicitario, all’assistenza nell’individuazione dei vincitori fino alla soluzione di questioni di ogni tipo con i consumatori partecipanti al concorso e con le autorità competenti, Carlo Rossi & Partners ha seguito e continua a seguire le imprese e le agenzie di pubblicità passo a passo nei propri progetti promozionali.
Con questa esperienza decennale, oggi lo studio Carlo Rossi & Partners è unpunto di riferimento per imprese e agenzie di pubblicità che vogliono farsi assistere da professionisti legali per garantire la qualità legale e formale delle proprie iniziative promozionali.




Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee (persona fisica) e non del trust

Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee (persona fisica) e non del trust

Tribunale di Reggio Emilia 25 marzo 2013

In questa vicenda la procedura è stata intrapresa da una banca creditrice in forza di un di mutuo ipotecario fondiario. Il debitore aveva istituito un trust regolato dalla Trusts (Jersey) Law e gli immobili ipotecati erano stati conferiti nel trust-fund.
La banca ha proceduto a richiedere il pignoramento dei predetti beni immobili nei confronti del Trust per il “diritto di piena proprietà” in persona del trustee.
La trascrizione dell’atto di pignoramento è avvenuta nei confronti del Trust.
Nell’istanza di vendita la creditrice procedente ha precisato che la procedura esecutiva è stata promossa nei confronti del Trust in persona del trustee, signor Tizio quale “terzo proprietario”.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che il Trust, contro cui la banca aveva fatto il pignoramento, non è un ente autonomo a sé stante e non è provvisto di soggettività giuridica. Il Trust secondo il Tribunale deve invece essere inteso semplicemente come un rapporto tra soggetti, che non diventa un soggetto giuridico e contro il quale quindi non può essere effettuato un pignoramento e una vendita all’asta.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha confermato quindi la prevalente giurisprudenza che ritiene che il trust non è un soggetto e che occorre, piuttosto, rivolgersi direttamente al trustee (persona fisica) per il fondo in trust e contro di lui procedere al pignoramento.
Il processo esecutivo è stato quindi dichiarato improseguibile ed il Tribunale ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare contro il Trust.

CR




RAPPORTO INTERNAZIONALE SUI MARCHI

La Cina guida la “top five” dei paesi con il maggior numero di marchi pubblicati, seguita da USA, Francia, Turchia e Giappone.

La classe 35 (pubblicità e affari commerciali) è la più utilizzata, seguita dalla classe 25 (abbigliamento).

I due paesi europei che hanno avuto un aumento maggiore nella pubblicazione dei marchi nel 2012 sono stati il Regno Unito, con un aumento del 10% e la Turchia, con un aumento dell’8%.




Recupero crediti: il trasferimento di una società all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

Recupero crediti: il trasferimento di una società all’estero non la salva dal fallimento per debiti in Italia

Cassazione 11 marzo 2013 n. 5945

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in riferimento all’istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersonano l’organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero; circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l’istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento. La presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali con il luogo della sede statutaria, stabilita dall’art. 3, par. 1, del regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, deve infatti considerarsi vinta allorché nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, né sia stato spostato presso di essa il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa (nella specie, la Corte ha confermato al decisione dei giudice del merito che, relativamente al fallimento di un’impresa che aveva trasferito la propria sede legale in Francia, aveva comunque ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano fondando l’affermazione della propria giurisdizione sull’accertamento di una situazione di fatto in concreto diversa da quella risultante dalle indicazioni ufficiali desumibili dal registro delle imprese ed essendo pervenuta a tale conclusione all’esito di una valutazione globale dei dati di cui disponeva, quali l’impossibilità di reperire la società nella sede ufficiale in Francia, ove era stata inutilmente tentata la notifica del ricorso per fallimento, il rilievo della residenza in Italia del legale rappresentante della medesima società, dello svolgimento sempre in Italia delle pur sporadiche operazioni liquidatorie del patrimonio sociale e della presenza qui dell’unico bene mobile ad essa sicuramente ancora riferibile; con l’aggiunta del fatto che in Italia la medesima società aveva conservato la propria partita Iva).




CONCORRENZA SLEALE: per ottenere il risarcimento del danno è necessario provare di aver subito una perdita patrimoniale

CONCORRENZA SLEALE: per ottenere il risarcimento del danno è necessario provare di aver subito una perdita patrimoniale

Cassazione 08 marzo 2013 n. 5848

In materia di risarcimento dei danni per concorrenza sleale, è necessario accertare che la lesione della reputazione professionale o commerciale abbia causato una perdita patrimoniale, altrimenti il risarcimento manca di oggetto: in particolare, è necessario provare la gravità della lesione e la non futilità del danno (fattispecie relativa all’azione proposta da una società produttrice di macchine per l’enologia che lamentava di aver subito atti di denigrazione dei propri prodotti e della propria azienda ad opera di una concorrente).